Statuto

Lo Statuto è un documento fondamentale per un Ente del Terzo Settore, dove vengono riportate le regole essenziali per il suo funzionamento.

Channel Morbegno APS ha avuto differenti Statuti: il primo è stato approvato il 18 agosto 2014, per poi essere superato con quello attuale, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 18 agosto 2019.

Eccolo:

ART. 1 – Denominazione e sede
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Channel Morbegno APS”, in forma abbreviata “CM09 APS”,
assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha sede legale in Viale Stelvio n°43, nel Comune di Morbegno (Sondrio). Il
trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione
agli uffici competenti.

ART. 2 – Statuto
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e
dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Organo di amministrazione delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la
disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

ART. 4 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri
dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 – Finalità e attività
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,
avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, elencati secondo
quanto previsto dal D.Leg. 117/2017, sono:
• a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
• d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con
finalità educativa;
• i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
• j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
• l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scola-stico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al con-trasto della povertà
educativa;
• m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non
inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
• t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
▪ Attività radiofonica sul web e sul territorio italiano;
▪ Coinvolgimento di soggetti svantaggiati all’interno delle proprie attività e dei propri
progetti;
▪ Organizzazione, partecipazione e diffusione di eventi sportivi, culturali e, comunque, di
interesse generale;
▪ Realizzazione di momenti di formazione e di corsi;
▪ Promozione degli artisti emergenti;
▪ Altre attività inerenti con le finalità indicate precedentemente.
L’associazione Channel Morbegno APS può avvalersi di altre attività, in maniera secondaria e
strumentale, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Quest’ultime vengono
individuate dall’Organo di Amministrazione, quale organo sociale di competenza.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui
condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle
finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie
finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale.
L’associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione
Lombardia.

ART. 6 – Ammissione
Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da
spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda
dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione
all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale
comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della
successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore
dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci
I soci dell’associazione hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai
sensi di legge;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto
economico – finanziario, esaminare i libri sociali recandosi presso la Sede legale e consultare i
verbali;
• votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun
associato ha diritto ad un voto.
e il dovere di:
• rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di
solidarietà;
• versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8 – Qualità di volontario
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 9 – Recesso ed esclusione del socio
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo di
amministrazione.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni
dell’interessato.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 – Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci,
– Organo di amministrazione,
– Presidente.

ART. 11 – Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci
mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di
seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, posta elettronica (e-
mail), posta elettronica certificata o raccomandata A/R, spedita/divulgata al recapito risultante dal
libro dei soci e, comunque, mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’Organo
amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e
conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica
dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – Compiti dell’Assemblea
L’assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approva il bilancio di esercizio;
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• determina le modalità per l’esame dei libri sociali da parte dei soci;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.

ART. 13 – Validità Assemblee
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello
stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega
scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il
numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile
verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e
rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la
qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più
uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne
devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci (maggioranza inderogabile)
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima o in seconda convocazione se è
presente la maggioranza inderogabile (¾ dei soci) degli iscritti aventi diritto di voto.

ART. 14 – Verbalizzazione
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario
o, in caso dell’assenza di quest’ultimo, da un componente dell’Assemblea appositamente
nominato e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 – Organo di amministrazione
L’organo di amministrazione è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall’assemblea tra i
propri associati.
L’Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione:
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati
all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il
rendiconto consuntivo e preventivo; elegge tra i propri componenti il vicepresidente e lo revoca;
nomina il tesoriere e il segretario.
Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l’articolo
2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del
codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli
appartenenti alle diverse categorie di associati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, l’Organo di amministrazione
provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse
esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

ART. 16 – Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’Organo di amministrazione e
l’assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e l’Organo di amministrazione sia in caso di
convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del
mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la
maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’Assemblea per
l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo
all’Organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica
dell’Organo di amministrazione. Qualora l’Organo di amministrazione, per fondati motivi, non
ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 17 – Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente
l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla
base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi
compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare
prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le
mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il
cui limite massimo viene definito dall’Organo di amministrazione.

ART. 18 – Segretario
Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell’Organo di
Amministrazione e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia
unitamente al libro soci. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa
persona.

ART. 19 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017
nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,
entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 – Bilancio
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni
anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di
attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea
ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 – Bilancio sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 – Personale retribuito
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti
dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito
regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 24 – Assicurazione dei volontari
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per
la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le
modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs.
117/2017.

ART. 26 – Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia